di Lucia Izzo - Via libera dell'Inail alla nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata, per il triennio 2019-2021, dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45 (sotto allegato), che sostituisce quella in vigore ai sensi del D.M.del 12 luglio 2000.
Come precisato dall'Inail nella circolare n. 27/2019 (sotto allegata), la nuova tabella per gli indennizzi in capitale fa seguito al decreto ministeriale 22 novembre 2016, con cui sono state approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti che hanno sostituito quelle approvate con decreto ministeriale del 1° aprile 2008 e alla legge di bilancio di quest'anno (n. 145/2018), che ha regolato gli effetti sulla finanza pubblica della revisione delle Tariffe dell'Istituto e i miglioramenti delle prestazioni.
- La nuova Tabella: niente differenziazione di genere
- Indennizzi più alti in media del 40%
- Decorrenza e ambito di applicazione
La nuova Tabella: niente differenziazione di genere
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La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, elaborata secondo i principi fondamentali con cui sono state formulate le precedenti tabelle (cfr. Circolare Inail n. 57/2009), prevede alcune novità, in primis per quanto riguarda la differenziazione di genere.
La nuova Tabella, infatti, è unica sia per gli uomini sia per le donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell'integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.
I nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017).
Tale ponderazione ha tenuto conto, altresì, per la definizione dei nuovi importi differenziati per grado di menomazione e classe di età delle basi tecnico-attuariali e dell'adeguamento della speranza di vita degli assicurati desunte dalle nuove tavole di mortalità, in linea con i coefficienti di capitalizzazione relativi alle rendite di inabilità e di quelli a favore dei superstiti.
Indennizzi più alti in media del 40%
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Gli importi indicati nella nuova Tabella, inoltre, comprendono la maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura dell'8,68% dal 1° gennaio 2008, e nella misura del 7,57%, dal 1° gennaio 2014 (aliquota complessiva 16,25%) da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000.
Il nuovo punto INAIL è stato dunque rideterminato partendo dal punto base unitario annuale definito nel 2000 sulla base della "speranza di vita" desunta dalle nuove tavole di mortalità.
Il valore finanziario del punto Inail, riferito al grado ed alla classe di età iniziali, è pari ad euro 1.430,68 e cresce in misura progressiva all'aumentare del grado, prevedendo indennizzi mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle Tabelle del 2000 comprensive degli aumenti straordinari intervenuti.
Tali importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, saranno rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).
Decorrenza e ambito di applicazione
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La nuova Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 145/2018, ovvero per gli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.
In particolare, gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella si utilizzano in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o senza l'erogazione dell'acconto dell'indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l'accertamento definitivo di conferma o aumento del grado.
Per quanto riguarda, invece, agli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l'erogazione dell'acconto dell'indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l'accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.
Infine, per gli eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2019 restano confermati i criteri applicativi utilizzati per i due precedenti aumenti straordinari e per la rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018 applicata agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dalla predetta data.
Scarica pdf D.M. 45/2019 e tabella danno biologico• Foto: inail